Con la sentenza n. 172/2026, depositata il 20 ottobre, la Corte Costituzionale ha affrontato la questione della sanzione prevista per chi viola il divieto di pubblicità di giochi e scommesse con vincite in denaro, introdotto dall’art. 9 del cosiddetto Decreto Dignità per rafforzare la tutela dei consumatori e contrastare la ludopatia. Una pronuncia importante, su cui interviene l’associazione Codici.
“La Corte Costituzionale ha passato di fatto nuovamente al vaglio il Decreto Dignità – osserva Marcello Padovani, avvocato di Codici – e ne ha confermato la correttezza. Di conseguenza è stato ribadito il divieto generale di promozione del gioco d’azzardo sia in forma diretta che indiretta. Per quanto riguarda la quantificazione della sanzione, da questa pronuncia emerge l’indicazione di commisurare la multa alla gravità della condotta riscontrata. Le sanzioni devono essere idonee a scoraggiare condotte illecite”.
“La norma è valida, attuale e posta a tutela dei consumatori – afferma Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici –. I paletti fissati dal Decreto Dignità non sono in discussione. La Consulta ribadisce con chiarezza la gravità del fenomeno del gioco d’azzardo patologico, in particolare nella sua dimensione online, e la centralità della tutela della salute individuale e collettiva. Il divieto generalizzato di pubblicità resta pienamente legittimo e in vigore. I consumatori non devono essere sovraesposti a messaggi che spingono al gioco d’azzardo, con tutti i rischi che ne conseguono, basti pensare a ludopatia e sovraindebitamento”.
La decisione della Corte Costituzionale nasce dal ricorso di un giovane di 28 anni, lavoratore dipendente, sanzionato da AGCOM con 157.000 euro per aver pubblicato video promozionali su tre canali online con pochissimi follower e visualizzazioni, dai quali aveva ricavato circa 1.000 euro. La norma prevede infatti una sanzione pari al 20% del valore della pubblicità, ma comunque non inferiore a 50.000 euro per ogni violazione, senza alcuna possibilità di adeguarla al caso concreto.
La Corte ha riconosciuto che questo minimo inderogabile può risultare manifestamente sproporzionato in alcune situazioni, come l’attività promozionale occasionale di una persona fisica che agisce al di fuori di ogni logica imprenditoriale, su un canale seguito da una ristretta cerchia di utenti. Ha però escluso la semplice cancellazione del minimo, che avrebbe lasciato sanzioni irrisorie o addirittura nulle in molti casi, svuotando la funzione deterrente della norma e la tutela della salute.
Il minimo di 50.000 euro resta, quindi, la regola. Agcom potrà applicare un importo inferiore soltanto quando la sanzione risulti manifestamente sproporzionata, valutando la gravità della violazione, l’opera svolta per eliminarne o attenuarne le conseguenze, la personalità dell’autore e le sue condizioni economiche.
“Questa pronuncia trova un equilibrio tra due esigenze – sottolineano Giacomelli e Padovani –, da un lato la proporzionalità delle sanzioni e dall’altro una deterrenza efficace a difesa dei consumatori, in particolare di quelli più vulnerabili, come minori e persone a rischio di dipendenza. La Corte ha inoltre sottolineato i rischi specifici dei contenuti diffusi su piattaforme online accessibili a chiunque, senza filtri né controlli, e il meccanismo del minimo per ogni violazione continua a consentire sanzioni elevate nei confronti delle grandi piattaforme”.




















