Il Gruppo Giuridico Popolare Sardo, gruppo spontaneo di attivismo civico e di ricerca giuridica indipendente, nato in Assemblea Popolare nell’estate 2024, con la presente notifica:
ESPRIME totale solidarietà e gratitudine nei confronti degli otto attivisti e patrioti indagati che erano presenti il giorno 20 novembre 2024 durante lo sgombero del Presidio “Sa Battalla de is Olias” di Selargius e di tutti coloro che hanno partecipato, frequentato e supportato il suddetto Presidio.
RESPINGE con fermezza le indagini e le accuse nei loro confronti, in quanto ritiene che la loro presenza al Presidio sia stata mossa dall’urgenza e dall’intento esclusivo di difendere il territorio sardo dall’avanzata dei cantieri di Terna, dagli espropri coatti di terreni destinati ad uso agricolo e alimentare, dalla militarizzazione forzata e dallo scempio paesaggistico, con la consapevolezza del diritto di resistenza e di difesa di fronte ad un’invasione di tipo predatorio, coloniale e speculativo.
La presenza popolare al “Presidio degli Ulivi” non è stata una mera “invasione di terreni”, come strumentalmente definito nelle sedi giudiziarie, anche perchè tutti i presidianti erano ospiti graditi del proprietario, favorevole alla presenza popolare, nell’estremo tentativo di difendere la loro terra sotto esproprio.
Durante 5 mesi e mezzo sono stati compiuti atti legittimi in difesa della terra, della sovranità alimentare e del paesaggio sardo contro l’installazione forzata del cavidotto Tyrrhenian Link, contro l’invasione di infrastrutture devastanti per la nostra terra e per il paesaggio, bene identitario del popolo sardo.
Presidiare il territorio, tentare di bloccare i lavori e l’avanzamento dei cantieri di Terna, piantare ulivi e coltivare orti sulle terre espropriate, appendere striscioni sulle reti, organizzare concerti ed esposizioni artistiche, sono atti NONVIOLENTI e LEGITTIMI di difesa della terra dallo sfruttamento energetico scellerato e imposto in modo discriminatorio sulla Sardegna, dalla colonizzazione energetica in atto sotto forma di invasione eolica e fotovoltaica, di enormi cantieri e mega infrastrutture energetiche, dalla militarizzazione del territorio, dal consumo di suolo e dagli espropri coatti di terre necessarie all’autoproduzione agricola e dunque al sostentamento alimentare, ovvero dalla deprivazione di risorse fondamentali per la sopravvivenza degli abitanti locali e dallo scempio del territorio e del paesaggio, bene identitario del popolo sardo.
DICHIARA CHE
1) Gli 8 indagati sono solo una minima parte dei sardi che eroicamente hanno animato e supportato il Presidio “Sa Battalla de is Olias”, il quale per 5 mesi e mezzo ha rappresentato una chiara manifestazione di dissenso popolare e un tentativo civile e nonviolento di arrestare l’avanzata dei cantieri e di chi vuole sfruttare la Sardegna e il popolo sardo per nutrire lobby dell’energia e infrastrutture iper-energivore, a fronte di servizi essenziali per la popolazione scadenti o assenti.
2) Criminalizzare il dissenso non fermerà la lotta contro la colonizzazione energetica in atto che, mascherata da “transizione verde”, comporta speculazione da parte di lobby & multinazionali, espropri forzati, lo scempio ambientale e paesaggistico di una terra millenaria, esagerato e sproporzionato sfruttamento del territorio e consumo di suolo destinato all’agricoltura e all’autoproduzione alimentare locale, impianti di accumulo (BESS) che prevedono un abnorme impiego di materiali estratti mediante lo sfruttamento del lavoro minorile, con violazioni e illeciti internazionali che riguardano il rispetto dei diritti umani e dei popoli nelle imprese transnazionali.
3) La militarizzazione del nostro territorio e l’esproprio di molti terreni agricoli, azioni confermate dallo sgombero coatto del 20 novembre 2024 attuato per garantire alle ruspe di Terna S.p.a. la prosecuzione dei cantieri e l’estirpazione e la distruzione di ulivi e della biodiversità locale ha privato i proprietari del diritto di autoproduzione alimentare e di sopravvivenza in pace sulla propria terra e messo in pericolo la sopravvivenza e l’autosufficienza alimentare di intere famiglie e della stessa comunità sarda locale. È inaccettabile e vergognoso che le forze dell’ordine vengano utilizzate per difendere scopi coloniali e speculativi, a vantaggio esclusivo di grandi gruppi industriali e ai danni della popolazione locale.
RICORDA ALLA MAGISTRATURA (*) che:
1) la resistenza allo sfruttamento, alla colonizzazione, alla discriminazione, all’occupazione e all’oppressione e all’invasione E’ LEGITTIMA sia a livello internazionale che nazionale specialmente se esercitata in modo nonviolento e finalizzata alla tutela dei diritti umani e della sovranità popolare, della sussistenza e dell’autoproduzione alimentare e come DIRITTO E DOVERE DI DIFESA DELLA PATRIA e dei principi costituzionali (*)
2) la repressione del dissenso e l’eventuale complicità con lobby multinazionali e poteri che impongono forzosamente e sistematicamente al popolo sardo e alla sardegna un modello di
transizione energetica predatorio e fraudolento, attuato in assenza di valutazioni complessive degli impatti della sommatoria dei progetti, ai danni dei sardi e della nostra terra ancestrale, sono atti di complicità con soggetti e politiche di tipo coloniale che violano i principi jus cogens di autodeterminazione, partecipazione, precauzione, proporzionalità, equità e di sovranità permanente dei popoli sulle risorse naturali e calpestano i diritti di resistenza e di espressione nonviolenta del dissenso, la libertà di manifestazione, di protesta e di difesa della terra e dei diritti umani e dei popoli (*)
3) esiste ampia normativa internazionale, comunitaria e nazionale che tutela gli 8 indagati e legittima le azioni nonviolente di resistenza e di difesa del territorio (*)
AFFERMA e SOSTIENE IL DIRITTO DI RESISTENZA alla colonizzazione, all’oppressione e alla repressione del dissenso popolare, allo sfruttamento, all’invasione eolica e fotovoltaica senza rispetto per l’ambiente e per i diritti civili, politici, sociali e culturali, alla militarizzazione forzata di fronte a un progetto calato dall’alto, che devasta le campagne di Selargius e l’intero ecosistema sardo.
ESPRIME CONTRARIETA’ ASSOLUTA alla colonizzazione energetica che stiamo subendo e che trasforma la nostra isola in una ennesima servitù, energetica, che si va a sommare alle servitù militari e alla colonizzazione culturale e industriale, di cui stiamo tutt’ora subendo i danni alla salute, ambientali e al patrimonio identitario-paesaggistico del popolo sardo.
In onore e con gratitudine
Gruppo Giuridico Popolare Sardo
Isola di Sardegna, 14 marzo 2026
% (Seguono: “(*) RIFERIMENTI GIURIDICI”
(*)RIFERIMENTI GIURIDICI
1. Riferimenti Normativi Internazionali
Principio di Autodeterminazione dei Popoli:
Riconosciuto come jus cogens (norma imperativa) e principio fondamentale del diritto internazionale contemporaneo, rende gli Stati responsabili per la negazione del diritto di un popolo a decidere il proprio assetto politico, economico e sociale.
– Carta delle Nazioni Unite (1945):
Art. 1, par. 2: Sancisce il principio dell’autodeterminazione dei popoli.
Art. 55 e 56: Impegnano gli Stati a promuovere il rispetto dei diritti umani universali.
– Convenzione di Aarhus (1998):
Ratificata dall’Italia, garantisce l’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale. le comunità locali in Sardegna non sono state adeguatamente coinvolte nella pianificazione degli impianti FER (art. 7). Il Presidio degli Ulivi e l’opposizione al Tyrrhenian Link sono legittimati e giustificati anche dalla mancata adeguata informazione e consultazione delle comunità locali.
– Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (1948):
Preambolo (terzo considerando): Riconosce che «è indispensabile che i diritti umani siano protetti dallo stato di diritto, se si vuole evitare che l’uomo sia costretto a ricorrere, come ultima istanza, alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione».
– Patti Internazionali sui Diritti Civili, Politici, Economici e Sociali (1966):
Articolo 1 (comune): Il diritto di autodeterminazione include la libertà di perseguire il proprio sviluppo economico, sociale e culturale e di disporre liberamente delle proprie risorse naturali.
– Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici (1966)
Articolo 1, comma 2: «Per i propri fini, tutti i popoli possono disporre liberamente delle proprie ricchezze e risorse naturali… In nessun caso un popolo può essere privato dei propri mezzi di sussistenza».
– Patti Internazionali sui Diritti Umani (1976):
Il Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici (ICCPR) e il Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali (ICESCR) vincolano gli Stati firmatari a garantire diritti collettivi e individuali, inclusi quelli delle minoranze.
– Progetto di articoli sulla responsabilità degli Stati per atti internazionalmente illeciti (2001): Elaborato dalla Commissione del Diritto Internazionale (ILC), codifica il diritto consuetudinario. Stabilisce che ogni Stato è responsabile per le azioni dei propri organi (inclusi esercito e funzionari) che violano obblighi internazionali, inclusi quelli verso popoli o comunità.
– Dichiarazione sulle Relazioni Amichevoli tra gli Stati
Risoluzione ONU 2625, 1970: Riconosce che i popoli hanno il diritto di resistere a qualsiasi azione forzata che privi loro dell’autodeterminazione, specialmente in contesti di colonizzazione o occupazione.
– Risoluzioni ONU sull’autodeterminazione e lotte di liberazione (anni ’70):
Risoluzione 3070 (1973), che riafferma la legittimità della lotta dei popoli per la liberazione dalla dominazione coloniale e straniera con tutti i mezzi a disposizione.
– Carta Africana dei Diritti dell’Uomo e dei Popoli (1981):
Articolo 20(2): Stabilisce che «I popoli colonizzati o oppressi hanno il diritto di liberarsi dai vincoli di dominio ricorrendo a qualsiasi mezzo riconosciuto dalla comunità internazionale».
– Carta Araba dei Diritti Umani (2004):
Articolo 2(4): “Tutti i popoli hanno il diritto di resistere all’occupazione straniera”.
– Principi Guida delle Nazioni Unite su Imprese e Diritti Umani (UNGPs – 2011):
Sono lo standard autorevole per eccellenza, fondato su tre pilastri:
Proteggere: Il dovere degli Stati di tutelare contro le violazioni dei diritti umani da parte di terzi, comprese le imprese.
Rispettare: La responsabilità delle imprese di rispettare i diritti umani, agendo con la dovuta diligenza (due diligence).
Rimediare: L’accesso a meccanismi di ricorso efficaci per le vittime.
– Linee Guida OCSE destinate alle Imprese Multinazionali (aggiornate 2023):
Raccomandazioni indirizzate dai governi alle imprese, che includono norme sul dovere di diligenza (due diligence) per una condotta d’impresa responsabile.
– Dichiarazione Tripartita ILO (Organizzazione Internazionale del Lavoro):
Sulle imprese multinazionali e la politica sociale, che tutela i diritti lavorativi.
– Norme ONU 2003: Norme sulle responsabilità delle imprese transnazionali e delle altre imprese commerciali in materia di diritti umani.
– Dichiarazione di Rio su Ambiente e Sviluppo (1992) – Principio 15:
È il riferimento cardine a livello internazionale. Stabilisce che, al fine di proteggere l’ambiente, l’approccio precauzionale deve essere ampiamente applicato dagli Stati in base alle loro capacità. “In caso di rischio di danni gravi o irreversibili, l’assenza di una piena certezza scientifica non deve essere utilizzata come ragione per differire l’adozione di misure adeguate ed effettive per prevenire il degrado ambientale”.
– Convenzione sulla Diversità Biologica (1992):
Riconosce il principio di precauzione nel preambolo per quanto riguarda la tutela della biodiversità. I cantieri hanno fatto scempio e distruzione della biodiversità locale. Il trapianto di ulivi conseguente allo sgombero
– Convenzione UNESCO sul Patrimonio Mondiale (1972):
Protegge il patrimonio culturale e naturale di eccezionale valore, che in Sardegna è rappresentato dal paesaggio integro e dai siti archeologici, spesso minacciati dall’impatto visivo e fisico degli impianti industriali e dai cantieri
2. Riferimenti Normativi Comunitari (UE)
– Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU):
Art. 10: Libertà di espressione.
Art. 11: Libertà di riunione e di associazione.
– Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE):
Articolo 1 – Dignità umana: La dignità è inviolabile e va tutelata, ponendo un limite assoluto a qualsiasi forma di sfruttamento.
Articolo 5 – Divieto della schiavitù e del lavoro forzato: Tutela direttamente gli individui dallo sfruttamento.
Articolo 12 – Libertà di riunione e di associazione: Base giuridica per la protesta pacifica.
Articolo 54 – Divieto dell’abuso di diritto: Impedisce che le norme della Carta siano interpretate in modo da giustificare la distruzione dei diritti altrui, agendo indirettamente contro l’oppressione.
– Principio di Equità e Proporzionalità (Giurisprudenza UE):
La Corte di Giustizia Europea ha più volte sancito che le misure di tutela ambientale (inclusa la transizione energetica) devono essere proporzionate e non discriminare ingiustamente una regione rispetto al territorio nazionale. La richiesta di iperproduzione energetica in Sardegna a favore di altre regioni potrebbe violare il principio di equità territoriale.
– Convenzione Europea del Paesaggio (Firenze, 20 ottobre 2000)
Articolo 1 (Definizione): Definisce il paesaggio come “una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni”.
Articolo 5 (Misure Generali): Le parti si impegnano a riconoscere legalmente il paesaggio come componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni, fondamento della loro identità culturale e naturale.
Articolo 6 (Misure Specifiche): Impegna gli Stati a integrare il paesaggio nelle politiche di pianificazione territoriale, urbanistica, culturale e ambientale.
– Trattato sull’Unione Europea (TUE):
Articolo 2: Fondamenta l’Unione sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia e dello Stato di diritto.
Articolo 3: Sottolinea l’impegno dell’Unione per la salvaguardia e lo sviluppo del patrimonio culturale europeo.
Articolo 7: Prevede meccanismi di sanzione contro gli Stati membri che violano gravemente i valori del TUE, riconoscendo di fatto una forma di protezione istituzionale contro l’oppressione interna
– Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE):
Articolo 167 del Sancisce che l’Unione deve contribuire al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri, rispettandone la diversità nazionale e regionale, e mettendo in rilievo il patrimonio culturale.
– Principio di Precauzione e Prevenzione (TFUE):
L’azione preventiva del danno ambientale è un caposaldo del diritto europeo. La mancanza di un piano complessivo che consideri la sommatoria delle potenze installate (eolico onshore, offshore e fotovoltaico) ostacola la tutela della salute umana e dell’ecosistema.
– Direttiva (UE) 2024/1760 (CSDDD/CS3D):
La direttiva sul dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità, che obbliga le grandi aziende a prevenire e mitigare gli impatti negativi sui diritti umani e sull’ambiente nelle loro catene di fornitura.
– Risoluzione 2577 del Consiglio d’Europa (2024):
Risoluzione che mira a “Garantire il diritto umano al cibo”, sottolineando la necessità di sistemi alimentari equi e sostenibili che riconoscano il ruolo delle comunità locali.
– Direttiva VIA (2014/52/UE)
La normativa europea impone di valutare non solo l’impatto del singolo progetto, ma anche gli impatti cumulativi, diretti e indiretti, generati dalla sommatoria di più opere (impatti cumulativi su paesaggio, biodiversità, suolo, sottosuolo).
– Convenzione di Berna e Direttive UE “Habitat” (92/43/CEE) e “Uccelli” (2009/147/CE):
Proteggono la biodiversità e gli habitat naturali, che possono essere compromessi dal consumo di suolo per grandi impianti FER. L’installazione di pale eoliche o pannelli fotovoltaici in zone di pregio paesaggistico o su rotte migratorie (es. fenicotteri, come citato in ambito di tutela) viola queste norme.
3. Riferimenti Normativi Nazionali (Italia)
– Costituzione Italiana
Art. 2: Riconosce i diritti inviolabili dell’uomo e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
art. 9: Tutela e salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio. La mancata tutela a causa di una valutazione complessiva della sommatoria degli impatti cumulativi dei singoli progetti FER contrasta con il dettato costituzionale che impone la salvaguardia del paesaggio.
Art. 10: L’ordinamento giuridico italiano si deve conformare alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute (tra cui l’autodeterminazione e i principi/diritti jus cogens ed erga omnes).
Art. 11: Ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli.
Art. 17: Sulla libertà e il diritto di riunione.
Art. 18: Sulla libertà e il diritto di associazione.
Art. 21: Tutela la libertà di manifestazione del pensiero, base del dissenso civile.
Art. 41: Stabilisce che l’iniziativa economica privata è libera, ma pone limiti inderogabili per tutelare valori superiori. Essa non può infatti svolgersi in contrasto con l’utilità sociale né recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, alla salute o all’ambiente.
Art. 52: La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino, intesa in senso ampio di difesa delle istituzioni democratiche e del territorio di appartenenza.
Art. 54: Il dovere di fedeltà alla Repubblica comporta la difesa della Costituzione. Dottrina e giurisprudenza riconoscono che, se gli organi costituzionali stravolgono l’ordine democratico, la resistenza diventa un dovere per ripristinare la legalità, anche attraverso il diritto di disobbedienza civile nonviolenta.
– Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/2004):
La realizzazione diffusa di impianti senza una pianificazione coerente viola le norme sulla tutela del paesaggio e del patrimonio culturale, come sottolineato dalla Soprintendenza speciale per il PNRR, che ha evidenziato come le richieste in Sardegna superino di molto gli obiettivi energetici, minacciando il contesto territoriale.
– Violazione del Principio di Pianificazione (VAS):
L’assenza di un Piano Energetico Regionale (o strumento equivalente) aggiornato che individui in modo idoneo le aree, costringe la Regione a procedere con singole VIA senza una visione d’insieme (Valutazione Ambientale Strategica) dei territori, contravvenendo alle linee guida del GSE.
– Codice Penale
Art. 51 (Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere): I presidianti hanno agito esercitando il diritto di manifestazione e nell’adempimento del dovere di difesa della propria patria e del proprio territorio dalla colonizzazione energetica, dagli espropri (land grabbing), dal rischio di deprivazione dell’approvigionamento alimentare e dallo scempio del paesaggio.
Art. 54 (Stato di Necessità): Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona. In questo caso, la difesa del territorio è collegata alla salvaguardia della “sopravvivenza alimentare” (autoproduzione) e del paesaggio, minacciati dalla deprivazione di suolo agricolo.
Cordialmente.
Gruppo Giuridico Popolare Sardo.






















